contratto di affitto

Molte sono le tipologie entro le quali, un proprietario può scegliere come impostare un contratto di affitto, formalmente definito come ‘contratto di locazione’ con il quale si stabiliscono regole e modalità che intercorrono tra lui ed il locatario che viene autorizzato ad occupare un bene immobiliare in cambio del pagamento di un canone. I contratti (indipendentemente dalla tipologia scelta) hanno natura consensuale dal momento che il Codice Civile ne disciplina solo il contenuto senza specificarne le specifiche contrattuali.
La legge 431/1998 ha abolito il contratto ad equo canone che imponeva i proprietari di praticare un canone mensile prestabilito per legge e, in sua sostituzione, ha formulato quattro tipologie:

contratti di locazione a canone libero

contratti di locazione a canone concordato

–  contratti di locazione ad uso transitorio

contratti di locazione a favore degli studenti universitari

Tutti i canoni, dal 1° gennaio 2014 non possono più essere saldati in contanti bensì devono essere effettuati con strumenti tracciabili, come bonifici o assegni.
Vediamone i dettagli.

Contratto di affitto a canone libero

Il contratto di affitto a canone libero è quello più diffuso e usato in quanto si rifà ad una libera contrattazione tra le parti, che determina l’importo del canone. Per i contratti residenziali, il contratto deve contemplare l’attestazione di abitabilità rilasciata dal Comune e la prestazione energetica (APE) . Non possono sfruttare questo contratto le case popolari, gli immobili di pregio, le case di villeggiatura per periodi transitori e le proprietà che non sono abitazioni come garage, box, cantine. Il periodo minino fissato per legge è di 4+4 anni con tacito rinnovo se non disdetto dall’inquilino sei mesi prima della scadenza.

Contratto di affitto a canone concordato

È un contratto d’affitto ad uso residenziale che determina che il canone debba essere fissato dall’accordo in essere tra i sindacati inquilini e l’associazione dei proprietari e la determinazione della sua durata. Questa tipologia di contratto può essere scelto solo nei Comuni con alta densità abitativa. La sua durata è 3+2 e, dopo il primo periodo, può essere stipulato un nuovo accordo o rinnovato lo stesso laddove non sia inviata disdetta entro sei mesi prima della sua scadenza.

Uso transitorio

È un contratto stipulato esclusivamente in alcuni casi, ovvero per esigenze temporanee non turistiche. Può durare da minimo uno ad un massimo di 18 mesi non rinnovabili e compilato secondo il modulo predisposto per legge.

Studenti universitari

Il contratto di affitto dedicato agli studenti universitari è un contratto ad uso transitorio con validità minima di sei mesi e massima di tre anni. Anche questo deve essere compilato secondo il modulo predisposto per legge. E’ possibile il suo rinnovo come la sua disdetta con tre mesi di preavviso.